REPUBBLICA ITALIANA

Legge n. 883 del 26 novembre 1973 concernente "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A al[egata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.
Sono altresi soggetti alle disposizioni della presente legge:
- i prodotti contenenti almeno 1'80 per cento in peso di fibre tessili;
- le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonchè le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno 1'80 per cento del loro peso;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.
E' vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.
E' vietato l'uso della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art. 5.

L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro", "tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominaziorie di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.
Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.
E' inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.
L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa" per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni
tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.
In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.
In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno 1'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dall'indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.
Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga 1'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.
Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione "altre fibre", seguita dall'indicazione della loro percentuale globale.
Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione percentuale.
Le espressioni "residui tessili" o "composizione non determinata" possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali non possa essere tecnicamente precisabile.
Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino".

Art. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle composizioni percentuali previste dal precedente articolo è ammessa una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le
percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

Art. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra
persona giurldica di diritto pubblico.
Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita: è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.
Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Art. 9.

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'ludicazione "a norma della legge (numero e data)" e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente.
Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.
Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, I'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.
L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Art. 10.

Le percentuali im fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massima anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:
a) i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e i fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le
etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;
b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di
riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;
c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;
d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Art. 11.

Le disposiziorii di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Art. 12.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.
Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 13.

Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.
Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere corservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dalI'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione è vincolanteed inappellabile.
Ove tale parere sia favorevole, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Art. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commerclo e delI'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficlali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizloni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.
Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice origrnale.
Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: I'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.
Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.
Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi dei Consiglio nazionale delle ricerche.
Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, I'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia rlchiesto.

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultatl delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.
Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.
L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.
Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.
Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.
Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.
Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello dl revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26.

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, I'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.
Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.
Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salve che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.
Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa fino a lire 5 milioni.
L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonchè su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.
E' fatta salva, per il contrawentore, l'azione civile nei confronti del fornitore.

Art. 26.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge.

Art. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per 1'anno 1974, si prowede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

Art. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sara emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.

Art. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo fina!e o essere importati fino a 24 mesi dalI'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1973.

Leone

Rumor - De Mita -
Colombo - Zagari

- La Malfa

Visto, il Guardasigilli: Zagari

Allegato A

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

 

Numeri Denominazione Descrizione delle fibre
1 lana Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries)
2 alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, castoro (m), lantra (f), preceduta o meno dalla denominazione "lana" o "pelo" Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3 pelo o crino con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...) Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4 seta Fibra proveniente sclusivamente da insetti sericigeni
5 cotone Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)
6 kapok Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra)
7 lino Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum)
8 canapa Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)
9 juta Fibra proveniente dal libro del Corchorus iltorius e del Corchorus capsularis
10 abaca Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis
11 alfa Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima
12 cocco Fibra proveniente dal frutto della Cocus nucifera
13 ginestra Fibra proveniente dal libro del Cytius scoparius e/o Spartium junceum
14 ibisco Fibra proveniente dal libro del Hibiscus cannabinus
15 ramiè Fibra proveniente dal libro della Behmeria nivea e della Boehmeria tenacissima
16 sisal Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana
16 bis sunn Fibra proveniente dal libro della Crotolaria pincea
16 ter henequen Fibra proveniente dal libro dell'Agave
16 quater magney Fibra proveniente dal libro dell'Agave caulata
17 acetato Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74 % dei gruppi ossdrilici è acetilato
18 fibra alginica Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19 cupro Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20 modal Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15 per cento
21 proteica Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerare e srabilizzare mediante l'azione di agenti chimici
22 triacetato Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
23 viscosa Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua
24 fibra acrilica Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico.
25 clorofibra Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico o vinilitenico clorurato
26 fluorfibra Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
27 fibra modacrilica Fibra fonmara da macromolocole lineari che presentano nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
28 fibra poliammidica Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funtionale ammidico
29 poliestere Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30 fibra polietilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31 fibra polipropilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isottatica, e senza ulteriori sostituzioni
32 fibra poliureica Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33 fibra poliuretanica Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34 vinilal Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35 fibra trivinilica Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36 fibra gomma Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici iei che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37 elastam Fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale Iunghezza non appena cessa la forza di trazione
38 vetro tessile Fibra costituita da vetro
39 Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola "filo" o "fibra" Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

1.E' vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste dall articolo 6, commi primo e secondo, per una mischia di peli fini e di fibre provenienti dal vello di pecora.
2 Durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può anche essere denominata "rayon", accompagnata o meno dalla denominazione "viscosa", quando trattasi di filo conunuo, e "fiocco viscosa" quando trattasi di fibra discontinua.
3 E' sottointesa la parola "fibra".

Allegato B

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

N. delle fibre Fibre Percentuali
1 - 2 Lana e peli:
fibre pettinate
fibre cardate

18,25
17,00
3 Peli:
fibre pettinate
fibre cardate
Crine:
fibre pettinate
fibre cardate

18,25
17,00

16,00
15,00
4 Seta 11,00
5 Cotone:
fibre normali
fibre mecerizzate

8,50
10,50
6 Kapok 10,90
7 Lino 12,00
8 Canapa 12,00
9 Juta 17,00
10 Abaca 14,00
11 Alfa 14,00
12 Cocco 13,00
13 Ginestra 14,00
14 Kenaf 17,00
15 Ramiè (fibra sbiancata) 8,50
16 Sisal 14,00
16 bis Sunn 12,00
16 ter Henequen 14,00
16 quater Magney 14,00
17 Acetato 9,00
18 Alginica 20,00
19 Cupro 13,00
20 Modal 13,00
21 Proteica 17,00
22 Triacetato 7,00
23 Viscosa 13,00
24 Acrilica 2,00
25 Clorofibra 2,00
26 Fluorofibra 0,00
27 Modacrilica 2,00
28 Poliammidica (6-6):
fibra discontinua
filo continuo
Poliammidica 6:
fibra discontinua
filo continuo
Poliammidica 11:
fibra discontinua
filo continuo

6,25
5,75

6,25
5,75

3,50
3,50
29 Poliestere:
fibra discontinua
filo continuo

1,50
3,00
30 Polietilenica 1,50
31 Polipropilenica 2,00
32 Polireica 2,00
33 Poliuretanica:
fibra discontinua
filo continuo

3,50
3,00
34 Vinilal 5,00
35 Trivinilica 3,00
36 Fibra di gomma 1,00
37 Elaston 1,50
38 Vetro tessile:
filamento di diametro superiore
a 5 micron
filo continuo di diametro
pari o inferiore a 5 micron


2,00

3,00
39 Metallica
Metalizzata
Amianto
Carta tessile
2,00
2,00
2,00
13,75

Allegato C

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e stemmi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffetterie
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati tali
15. Ghette
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi, diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm2
28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
29. Copriuova
30. Astucci per il trucco
31. Borse in tessuto per il tabacco
32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
34. Nècessaires da toletta
35. Nècessaires per calzature

Allegato D

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE
OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini
14. Fazzoletti




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