REPUBBLICA ITALIANA
Legge n. 883 del 26 novembre 1973 concernente "Disciplina
delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1974.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati
non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio
della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge.
Art. 2.
Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili
si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi
natura, quali sono definite e denominate nella tabella A al[egata alla
legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti,
manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica
di produzione.
Sono altresi soggetti alle disposizioni della presente legge:
- i prodotti contenenti almeno 1'80 per cento in peso di fibre tessili;
- le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di
ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonchè le federe coibenti di calzature
e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno 1'80
per cento del loro peso;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte
integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.
Art. 3.
Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato
da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni
trasversali, atto ad applicazioni tessili.
Art. 4.
Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione
riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare
una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.
E' vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra
fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo
e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.
E' vietato l'uso della denominazione "seta" per indicare la
forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Art. 5.
L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro",
"tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominaziorie
di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti
dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.
Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento,
se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica.
Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo
cardato.
E' inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre
di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.
L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa"
per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto
sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata
in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di
filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie
per la fabbricazione del prodotto e che infine non sia mai stata oggetto
di trattamenti o utilizzazioni
tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle
sue caratteristiche naturali.
In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine"
o "lana di tosa" può essere utilizzata per qualificare la lana
contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella
composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma
precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due
sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di
tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25
per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione
completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.
In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la
tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per
cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in
misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè
siano stati ottenuti col ciclo cardato.
Art. 6.
Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle
quali rappresenti almeno 1'85 per cento del peso del prodotto stesso,
deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita
dall'indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione
seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine
dalla completa composizione percentuale del prodotto.
Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali
raggiunga 1'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la
denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti,
seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente,
con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.
Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre
componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto,
l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione "altre
fibre", seguita dall'indicazione della loro percentuale globale.
Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una
fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto
deve essere designato con la sua completa composizione percentuale.
Le espressioni "residui tessili" o "composizione non determinata"
possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre
componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali
non possa essere tecnicamente precisabile.
Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro
cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di
lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non
apprettato, è consentita l'espressione "misto lino" accompagnata
obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone
trama puro lino".
Art. 7.
Per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate
al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto
la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle
composizioni percentuali previste dal precedente articolo è ammessa una
tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate
e le
percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del
prodotto finito.
Art. 8.
I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati
o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente
al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono
essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento,
quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale
o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato
o di altra
persona giurldica di diritto pubblico.
Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione
in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, e 6, vanno chiaramente indicati
sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego
di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita:
è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che
nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali
e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle
etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati
relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2,
4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente
leggibili e chiaramente visibili.
Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione
fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di
ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che
rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione
delle fodere principali.
Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile
e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una
sola etichetta.
Art. 9.
L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel
riportare l'ludicazione "a norma della legge (numero e data)"
e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore
di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonchè
la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine
decrescente.
Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su
etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono
essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente
leggibili e visibili.
Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono
essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente
depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o
a titolo di radice o di aggettivo, I'impiego di una denominazione prevista
nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il
marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente
accompagnati in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili,
dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione
in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.
L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.
Art. 10.
Le percentuali im fibre previste agli articoli 5 e 6 sono
calcolate applicando alla massima anidra di ogni fibra componente il relativo
tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente
legge.
Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono
essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:
a) i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e i fili di legamento,
i fili di unione, le cimose, le
etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni,
le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori
e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo
8, le fodere;
b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame
di legamento e di
riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria
e per i tappeti confezionati a mano;
c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti
del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano
la stessa composizione in fibre tessili del pelo;
d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli
appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri
prodotti per il trattamento dei tessili.
Art. 11.
Le disposiziorii di cui alla presente legge non si applicano
ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonchè
ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti
sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure
siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di
qualsiasi genere ed essere poi riesportati.
Art. 12.
Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura
o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente
legge.
Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale
i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
Art. 13.
Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere
comprovabili dalle relative fatture.
Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni
tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e
note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e
corrispondenza debbono essere corservati per almeno due anni a decorrere
dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dalI'importatore
o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del
prodotto al consumo finale.
Art. 14.
Una commissione, nominata con decreto dal Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto
Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero
delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico
centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio
con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore
per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi
e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili
che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle
esistenti. Il parere della commissione è vincolanteed inappellabile.
Ove tale parere sia favorevole, il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.
Art. 15.
La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio
1932, n. 544, sono abrogati.
Art. 16.
Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente,
dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate
sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.
Art. 17.
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute
nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commerclo
e delI'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria,
avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza
da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficlali e dagli agenti
di polizia giudiziaria.
Art. 18.
I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed
eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare,
ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili
per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizloni
contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al
prezzo di vendita.
Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice origrnale.
Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta
o di tela o di plastica in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne
l'integrità: I'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la
propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del
prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo
e sull'involucro.
Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione,
devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce
l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti
di firmare se ne fa menzione nel verbale.
Art. 19.
Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione
di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'ispettorato
tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente
articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari
delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura
prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette
operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.
Art. 20.
Un originale del processo verbale è consegnato al detentore
ed un altro è inviato insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore
del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.
Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale
è inviato anche al venditore.
Art. 21.
Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui
ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione
sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico
periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei laboratori di analisi dei Consiglio nazionale
delle ricerche.
Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli
esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, I'esito al detentore
della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta
a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente
lo abbia rlchiesto.
Art. 22.
Gli interessati possono impugnare i risultatl delle analisi
mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che
ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a
partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.
Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione
e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma
di lire 20.000 per ogni esemplare.
L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio
delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio
analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.
Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo
di due mesi.
Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter,
304-quater e 390 del codice di procedura penale.
Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e
alla sua revisione sono a carico del richiedente.
Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto
al rimborso del deposito.
Art. 23.
I laboratori di analisi e quello dl revisione debbono applicare
i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche
sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie,
la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo
26.
Art. 24.
Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della
presente legge, I'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata
presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi
di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici
giorni le denunce all'autorità giudiziaria.
Art. 25.
Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile
che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che
esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che
la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a
3 milioni.
Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato
con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale
composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più
grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che
non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli
dal suo fornitore.
Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla
fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi
titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti
omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma,
oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto
ceduto è punito, salve che il fatto non costituisca più grave reato, con
la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri,
in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la
rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.
Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è
punito con la multa fino a lire 5 milioni.
L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente
articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione
nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale
dell'Unione nazionale consumatori nonchè su di un periodico delle organizzazioni
nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.
E' fatta salva, per il contrawentore, l'azione civile nei confronti del
fornitore.
Art. 26.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del
Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, sui metodi di prelievo
dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei
prodotti tessili oggetto della presente legge.
Art. 27.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 50 milioni per 1'anno 1974, si prowede mediante riduzione
di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.
Art. 28.
Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sara
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.
Art. 29.
I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della
presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al
consumo fina!e o essere importati fino a 24 mesi dalI'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 30.
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio
1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1973.
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