Cossiga
Craxi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Zanone, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto il Guardasigilli: Rognoni
NOTE
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 5 della legge n.883/1973 è il seguente:
"Art. 5. - L'uso delle qualificazioni "100 per cento",
"puro", "tutto", dalle quali sia fatta procedere o
seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare
prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi
altra espressione equipollente.
Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento,
se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica.
Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo
cardato.
Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente
articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate
nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 3 e 6, commi primo
e quinto della presente legge, le fibre visibili e isolabili destinate
a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per
cento del peso prodotto finito, nonchè le fibre incorporate per ottenere
un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto
finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della
presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso
del tessuto ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito
L'uso della qualificazione "lana vergine" o 'lana di tosa"
per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto
sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata
in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di
filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie
per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto
di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata
deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.
In deroga al precedente comma, la denominazione"lana vergine"
o "lana di tosa" può essere utilizzata per qualificare la lana
contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella
composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma
precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due
sole fibre in mischia intima e che la percentuale di lana vergine o di
tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25
per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione
completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.
In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la
tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per
cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in
misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè
siano stati ottenuti col ciclo cardato".
Nota all'art.3:
Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 883/1973 è il seguente:
"Art. 6. - Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una
delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso,
deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita
dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione
seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine
dalla completa composizione percentuale del prodotto.
Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali
raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della
denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti
in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre
componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione
delle loro percentuali in peso.
Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno
del 10 per cento della composizione di un prodotto, può essere indicato
con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale
globale.
Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca
meno del 10 per cento della composizione di un prodotlo si dovrà indicare
la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non
determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la
cui composizione sia difficilee da precisare all'atto della fabbricazione.
Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filo di puro cotone
e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino
non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato,
è consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente
dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino".
Nota all'art 5:
Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 883/1973 è il seguente:
"Art. 8. - I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono
etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione
attivamente al ciclo industriale e commerciale; I'etichetta e il contrassegno
possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento,
quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale
o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato
o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione
in fibre tessili di cui agli articoli 2,4,5 e 6, vanno chiaramente indicati
sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego
di abbreviazioni sui contratti nelle fatture o nelle distinte di vendita;
è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che
nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali
e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi sulle
etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati
relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2,
4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente
leggibili e chiaramente visibili.
Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione
fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di
ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che
rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione
delle fodere principali.
Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile
e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una
sola etichetta.
La compozione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando
la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente,
quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte
posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali
c) per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interna delle
coppe, parti davanti, dietro e laterali.
La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli
di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del
prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie
parti di detti articoli: la etichettatura non è obbligatoria per le parti
che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.
L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria
di cui ai precedenti commi è espressa in modo che il consumatore finale
possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano
le indicazioni che figurano sull'etichetta.
Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, Ia composizione
in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente,
con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella
del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.
Per i prodotti i tessuti ricamati, la composizione in fibre è data per
la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta,
la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili ; se le parti ricamate
sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, è sufficiente
indicare la composizione del tessuto di fondo.
La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati
con fibre diverse è data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente,
con indicazione distinta, la composizione dell'anima e del rivestimento.
Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione
in fibre è data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino
un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composizione può
essere data per il solo strato di usura perchè con indicazione distinta."
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 883/1973 è il seguente:
"Art. 9.- L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste
nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato
del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante
(grossista o dettagliante), nonchè la denominazione delle fibre con le
percentuali elencate in ordine decrescente (I/b).
Le indicazioni di cui al preserte articolo possono essere riportate su
etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono
essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente
leggibili i visibili.
Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono
essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente
depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o
a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista
nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il
marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente
accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili,
dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione
in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.
L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.
Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi
altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione
in lingua italiana è obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura
globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi
i casi di cui all'allegato D, n. 18, le singole unità possono essere etichettate
in una qualsiasi delle lingue della Comunità".
Nota all'art. 9:
Il testo vigente dell'allegato A della legge n. 883/1973 è il seguente:
"ALLEGATO A
TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
Numeri |
Denominazione |
Descrizione delle fibre |
1 |
Lana (1) |
Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) |
2 |
Alpaca, lama, cammello, Kashmir, mohair, angora,
vigogna, yack, guanaco, castoro (m), lontra (f), preceduta o meno
dalla denominazione "lana" o "pelo" (1) |
Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama,
cammello, capra del Kashmir,capra angora, coniglio angora, vigogna,
yack, guanaco |
3 |
Pelo o crine con o senza indicazione della specie
animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine
di cavallo...) |
Peli di vari animali diversi da quelli citati ai
punti 1 e 2 |
4 |
Seta |
Fibra proveniente esclusivamente da insetti serigeni |
5 |
Cotone |
Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) |
6 |
Kapok |
Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok
(Ceiba pentandra) |
7 |
Lino |
Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) |
8 |
Canapa |
Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis
sativa) |
9 |
Juta |
Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius
e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente legge sono
assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus,
Hibiscus subdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |
10 |
Abaca |
Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa
textilis |
11 |
Alfa |
Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima |
12 |
Cocco |
Fibra proveniente dal frutto della Cocus nucifera |
13 |
Ginestra |
Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius
e/o Spartium iunceum |
15 |
Ramiè |
Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea
e della Boehmeria tenacissima |
16 |
Sisal |
Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana |
16-bis |
Sunn |
Fibra proveniente dal libro della Crotolaria pincea |
16-ter |
Henequen |
Fibra proveniente dal libro dell'Agave |
16-quater |
Magney |
Fibra proveniente dal libro di Agave caulata |
17 |
Acetato |
Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92%
ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato |
18 |
Fibra alginica |
Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico |
19 |
Cupro |
Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante
procedimento cuprammoniacale |
20 |
Modal |
Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata
forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura
(Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria per provocare
un allungamento del 5% allo stato umido sono:
Bc (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di
T + 2T;
Bm (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di
T;
di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex; |
21 |
Fibra proteica |
Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche
naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti
chimici |
22 |
Triacetato |
Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il
92% dei gruppi ossidrilici è acetilato |
23 |
Viscosa (2) |
Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante
il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra
discontinua |
24 |
Fibra acrilica |
Fibra formata da macromolecole lineari che presentano
nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico |
25 |
Clorofibra |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella
catena più del 50% in massa del motivo monometrico vinilico clorurato
o vinilidenico clorurato |
26 |
Fluorofibra |
Fibra formata da macromolecole lineari ottenute
da monomeri alifatici fluorurati |
27 |
Fibra modacrilica |
Fibra formata da macromolecole lineari che presentano
nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acril
onitrilico |
28 |
Poliammidica o nylon |
Fibra formata da macromolecole lineari che presentano
nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico |
29 |
Poliestere |
Fibra formata da macromolecole lineari che presentano
nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido
tereftalico |
30 |
Fibra polietilenica |
Fibra formata da macromolecole lineari sature di
idrocarburi alifatici non sostituiti |
31 |
Fibra polipropilenica |
Fibra formata da macromolecole lineari sature di
idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta
una ramificazione metilica in disposizione isotattica e senza
sostituzioni ulteriori |
32 |
Fibra poliuretica |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella
catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH) |
33 |
Fibra poliuretanica |
Fibra formata da macromolecole lineari che presentano
nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico |
34 |
Vinilal |
Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena
è costutuita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione
variabile |
35 |
Fibra trivinilica |
Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile,
di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico,
nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale |
36 |
Fibra di gomma |
Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene
naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con
o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza
di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale,
riprende rapidamente e sostanziale tale lunghezza non appena cessa
la forza di trazione |
37 |
Elastam |
Fibra elastomerica costituita per almeno l'85%
della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una
forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale,
riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena
cessa la forza di trazione |
38 |
Vetro tessile |
Fibra costituita da vetro |
39 |
Denominazione corrispondente alla materia della
quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata,
amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola "filo"
o "fibra" |
Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse
da quelle sopra indicate |
(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1
può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal
vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa
disposizione si applica ai prodotti di cui all'art.5, commi primo, secondo,
quarto, quinto e sesto della presente legge, a condizione che questi ultimi
siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.
Nota all'art. 10:
Il testo vigente dell'allegato B della legge n. 883/1973 è il seguente:
"ALLEGATO B
TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA
MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE.
Numero delle fibre |
Fibre |
Percentuali |
1 e 2 |
Lane e peli:
fibre pettinate
fibre cardate |
18,25
17,00 |
3 |
Peli:
fibre pettinate
fibre cardate
Crine:
fibre pettinate
fibre cardate |
18,25
17,00
16,00
15,00 |
4 |
Seta |
11,00 |
5 |
Cotone:
fibre normali
fibre mercerizzate |
8,50
10,50 |
6 |
Kapok |
10,90 |
7 |
Lino |
12,00 |
8 |
Canapa |
12,00 |
9 |
Juta |
17,00 |
10 |
Abaca |
14,00 |
11 |
Alfa |
14,00 |
12 |
Cocco |
13,00 |
13 |
Ginestra |
14,00 |
15 |
Ramie (fibra sbiancata) |
8,50 |
16 |
Sisal |
14,00 |
16-bis |
Sunn |
12,00 |
16-ter |
Henequen |
14,00 |
16-quater |
Magney |
14,00 |
17 |
Acetato |
9,00 |
18 |
Alginica |
20,00 |
19 |
Cupro |
13,00 |
20 |
Modal |
13,00 |
21 |
Proteica |
17,00 |
22 |
Triacetato |
7,00 |
23 |
Viscosa |
13,00 |
24 |
Acrilica |
2,00 |
25 |
Clorofibra |
2,00 |
26 |
Fluorofibra |
0,00 |
27 |
Modacrilica |
2,00 |
28 |
Poliamidica (6-6) o nylon:
fibra discontinua
filo continuo
Poliamidica 6 o nylon:
fibra discontinua
filo continuo
Poliamidica 11 o nylon:
fibra discontinua
filo continuo |
6,25
5,75
6,25
5,75
3,50
3,50 |
29 |
Poliestere:
fibra discontinua
filo continuo |
1,50
1,50 |
30 |
Polietilenica |
1,50 |
31 |
Polipropilenica |
2,00 |
32 |
Poliureica |
2,00 |
33 |
Poliuretanica:
fibra discontinua
filo continuo |
3,50
3,00 |
34 |
Vinilal |
5,00 |
35 |
Trivinilica |
3,00 |
36 |
Fibra di gomma |
1,00 |
37 |
Elaston |
1,50 |
38 |
Vetro tessile:
fili continuo di diametro
superiore a 5 micron
filo continuo di diametro pari o
inferiore a 5 micron |
2,00
3,00 |
39 |
Metallica
Metalizzata
Amianto
Carta tessile |
2,00
2,00
13,75 |
Nota all'art. 11:
Il testo vigente dell'allegato C della legge n. 883/1973 è il seguente:
"ALLEGATO C
PRODOTTI NON ASSOGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA
O DI STAMPIGLIATURA
1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
14. Prodotti tessili confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati
tali
15. Ghette
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la
loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal
canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali
arazzi
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ed eccezione delle fodere coibenti
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore
a 500 cm2
28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
29. Copriuova
30. Astucci per il trucco
31. Trousse in tessuto per il tabacco
32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari
e pettini
33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
34. Necessaires da toletta
35. Necessaires per calzature
36. Articoli funerari
37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli
tessili destinati ad essere usati una sola volta, ovvero per breve durata,
ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore
uso identico o analogo
38. Articoli tessili soggetto alle norme della farmacopea europea e recanti
una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per
applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in
generale
39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto
12 dell'allegato D) destinati normalmente:
a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e
di trasmissione dei beni;
b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione,
illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri
mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione
e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie
tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza,
paracadute, giubbetti di salvaggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio,
giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio:
protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport,
stand di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite
indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
42. Vele
43. Articoli tessili per animali
44. Bandiere, stendardi e gagliardetti".
Nota all'art. 12:
Il testo vigente dell'allegato D della legge n. 883/1973, è il seguente:
"ALLEGATO D
PRODOTTI PER CUI E' OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA
O STAMPIGLIATURA GLOBALE
1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi
da quelli di cui al n. 39 dell'allegato C (1)
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, prearati per la vendita al minuto
in piccole unità, il cui peso netto non superi un grammo
19. Cinghie per tendaggi e veneziane
(1) Per tali prodotti venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella
del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano
in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport-nautici".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1267):
Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(Altissimo) il 28 marzo 1985.
Assegnato alla 10° commissione (Industria), in sede deliberante, il 28
maggio 1985, con parere della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 10° commissione l'11 dicembre 1985, 23, 29 gennaio 1986
e approvato il 5 febbraio 1986.
Camera dei deputati (atto n. 3493):
Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa,
il 20 marzo 1986, con pareri delle commissioni II, III e XIV.
Esaminato dalla XII commissione il 30 aprile 1986 e approvato, con modificazioni,
il 7 maggio 1986.
Senato della Repubblica (atto n. 1267-B):
Assegnato alla 10° commissione (Industria), in sede deliberante, il 24
giugno 1986.
Esaminato dalla 10° commissione e approvato il 24 settembre 1986.
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